Lions
Club Lugano - Statuto e Regolamenti – ultimo aggiornamento 27 marzo 2014
LIONS CLUB LUGANO STATUTI E REGOLAMENTI

STATUTO DEL LIONS CLUB LUGANO
I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
Sotto il nome di Lions Club Lugano è costituita dal 28 ottobre
1950, quale I° Lions Club di lingua italiana, un'associazione - nel
seguito pure chiamata "Club" - ai sensi degli artt. 60 e segg. CCS, con
sede a Lugano e di durata illimitata.
La sede amministrativa del Club è situata al luogo di
domicilio del Segretario pro tempore.
Il Club è membro dell'Associazione internazionale dei Lions
Clubs (in seguito denominata "LCI") e ne riconosce gli scopi, le
funzioni e le direttive. Fa parte del Multidistretto 102.
Art. 2 - SCOPO
Il Lions Club Lugano persegue i seguenti scopi:
–
Creare e stimolare uno spirito di comprensione fra i popoli del mondo.
–
Promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza.
–
Prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale
della comunità.
–
Unire i soci con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della
reciproca comprensione.
–
Stabilire una sede per la libera ed aperta discussione di tutti gli
argomenti di interesse pubblico, con la sola eccezione della politica di
partito e del settarismo religioso.
–
Incoraggiare le persone che si dedicano al servizio a migliorare la loro
comunità senza scopo di lucro ed a promuovere un costante elevamento del
livello di efficienza e di serietà morale nel commercio, nell'industria,
nelle professioni, lavori pubblici ed anche nel comportamento in
privato.
Art. 3 - NEUTRALITÀ
Il Club è apolitico e aconfessionale e ritiene la tolleranza
un caposaldo essenziale per la vita comunitaria e per la collaborazione.
II - SOCI
Art. 4 - CATEGORIE DI SOCI
Il Club si compone di:
a) soci attivi (active members)
b) soci aggregati (members-at-large)
c) soci onorari (honorary members)
d) soci privilegiati (privileged members)
e) soci vitalizi (life members)
Art. 5 - SOCI ATTIVI
Possono essere ammessi quali soci attivi tutti coloro che,
domiciliati nel Distretto di Lugano, maggiorenni e di buona reputazione,
svolgono con prestigio un'attività industriale, artigianale,
professionale, commerciale o come liberi professionisti o che hanno un
incarico di responsabilità in un'organizzazione privata o pubblica.
Per ogni tipo di attività possono essere ammessi di regola
solo due rappresentanti.
Con il passaggio di un socio attivo a un'altra categoria di
soci (ad eccezione di quella dei soci aggregati) si libera il posto
della sua categoria professionale per un altro socio attivo. La stessa
situazione si presenta per i soci attivi che non esercitano più la loro
professione.
I soci attivi hanno tutti i diritti e privilegi e sono
sottoposti a tutti gli obblighi che l'associazione ad un Lions Club
comporta.
Senza essere esonerati da tali diritti e doveri, essi potranno
essere eletti, se ne sono qualificati, ad ogni carica del Club, del
Distretto e dell'LCI ed hanno il diritto di votare ogni volta che una
questione è sottoposta al voto dei soci; avranno inoltre l'obbligo di
frequentare regolarmente le riunioni, di pagare senza ritardo le quote,
di partecipare alle attività del Club e contribuire a far sì che il
Lions Club sia conosciuto e stimato nella comunità.
Art. 6 - SOCI AGGREGATI
Il Comitato può concedere semestralmente, su richiesta
dell'interessato, la qualifica di soci aggregati a coloro che si sono
trasferiti in altra comunità o che per motivi di salute o altre valide
ragioni non possono partecipare regolarmente alle manifestazioni del
Club.
Un socio aggregato non è eleggibile ad una carica del Club e
non gode di diritto di voto a livello di Distretto e internazionale.
Egli deve pagare le quote fissate dal Club nelle quali sono incluse le
quote del Distretto e del LCI.
Nel Club egli mantiene il diritto di voto.
Art. 7 - SOCI ONORARI
Persone non associate al Club, che si sono distinte in
particolar modo con attività a favore della comunità o del Club, possono
essere nominate soci onorari.
Il Club paga la loro quota d'ammissione come pure i contributi
distrettuali ed internazionali.
Il socio onorario può partecipare alle riunioni, ma non avrà i
diritti dei soci attivi.
Art. 8 - SOCI PRIVILEGIATI
I soci appartenenti da 15 o più anni al Club, che, per motivi
di malattia, infermità, età avanzata o altre valide ragioni riconosciute
dal Comitato, debbano rinunciare alla loro qualifica di socio attivo,
possono diventare soci privilegiati.
I soci privilegiati hanno gli stessi diritti degli altri soci.
Non possono assumere cariche ufficiali nel Club, nel Distretto e nel LCI
e non sono obbligati a presenziare alle riunioni.
Ogni socio privilegiato è obbligato a pagare le quote
stabilite dal Club nelle quali sono inclusi i contributi distrettuali ed
internazionali.
Art. 9 - SOCI VITALIZI
I soci che sono stati per più di 25 anni nel Club e hanno
contribuito con delle attività particolari a favore dello stesso, come
pure a favore della comunità o del LCI possono diventare soci vitalizi.
Lo stesso vale per quei soci che ininterrottamente sono stati attivi per
15 anni e hanno raggiunto l'età di 70 anni, oppure per coloro che sono
stati soci attivi per 20 anni e hanno ricoperto incarichi nel LCI.
Soci vitalizi si diventa se:
a)
esiste una esplicita richiesta da parte del Club di appartenenza del
candidato;
b)
sono stati corrisposti i contributi fissati dal LCI; nulla osta che il
Club possa addebitare ad un socio vitalizio i contributi fissati dal
Club e quelli da devolvere al Distretto;
c)
esiste l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione
internazionale.
I soci vitalizi hanno tutti i diritti e doveri del socio
attivo o privilegiato a dipendenza della precedente categoria
d'appartenenza, in ogni caso senza obbligo di partecipazione alle
riunioni.
Art. 10 - APPARTENENZE DOPPIE
Non è lecito essere contemporaneamente socio di altri Lions
Club (eccezion fatta per soci onorari o soci vitalizi). Non è lecito far
parte contemporaneamente di un Lions Club e di un Club di servizio con
gli stessi scopi (eccezione fatta per i soci onorari).
Art. 11 - AMMISSIONI
L'ammissione di un nuovo socio o il trasferimento da un altro
Club avviene conformemente ad uno speciale regolamento d'ammissione, che
è parte integrante degli statuti.
Art. 12 - DIMISSIONI
Le dimissioni di un socio possono essere rassegnate solo con
effetto al 30 giugno o al 31 dicembre e devono essere inoltrate per
iscritto al Presidente con un preavviso di due mesi.
Il Comitato può tuttavia tenere in sospeso l'accettazione di
tali dimissioni fino a quando il dimissionario ha adempiuto tutti gli
obblighi sociali.
Art. 13 - RADIAZIONE
La radiazione di un socio effettivo può avvenire su decisione
del Comitato nei casi seguenti:
a)
se il socio dovesse lasciare la giurisdizione del Club per oltre un
anno, senza chiedere il trasferimento nella categoria dei soci aggregati
o in altro Club;
b)
se il socio non avesse presenziato ad almeno un terzo delle riunioni
dell'anno sociale, senza aver fornito valida giustificazione;
c)
se il socio non avesse effettuato il pagamento dei contributi sociali
entro trenta giorni dalla messa in mora notificatagli dal Comitato.
Questa disposizione è applicabile anche ai soci privilegiati.
Art. 14 - ESPULSIONE
Il comitato può decidere l'espulsione di un socio se esistono
gravi motivi, sui quali il socio deve essere messo in grado di
pronunciarsi preventivamente in una riunione del Comitato stesso.
Art. 15 - DECISIONI E RICORSI
Le decisioni del Comitato nei casi previsti dagli art. 13 e 14
devono essere prese a maggioranza dei tre quarti dei membri. Le
decisioni di radiazione e di espulsione devono essere comunicate e
motivate al socio interessato per iscritto.
Contro le decisioni del Comitato ai sensi degli art. 13 e 14
del presente statuto è data facoltà di ricorso all'assemblea generale.
Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al presidente in carica
entro trenta giorni dall'avvenuta intimazione della decisione
all'interessato. Il ricorso ha effetto sospensivo. La decisione
dell'assemblea generale è definitiva.
Art. 16 - DIRITTO AL PATRIMONIO
Un socio dimissionario, radiato o espulso non ha diritto
alcuno sul patrimonio sociale. Egli deve i contributi per l'esercizio in
corso.
Art. 17 - CONTRIBUTI
I mezzi finanziari del Club provengono da:
a) quote d'entrata
b) contributi annui dei soci
c) devoluzioni speciali
d) entrate di altro genere
Art. 18 - ANNO CONTABILE E ANNO SOCIALE
L'anno contabile e l'anno sociale iniziano il primo luglio e
terminano il 30 giugno dell'anno seguente.
Art. 19 - RESPONSABILITÀ' PERSONALE
E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci per gli
impegni sociali. Questi ultimi sono garantiti esclusivamente dal
patrimonio dell'associazione.
III - ORGANIZZAZIONE
Art. 20 - MEETINGS
I convegni ordinari del Club (meetings) hanno luogo, riservate
le eccezioni, 2 volte al mese in un giorno feriale deciso dall'Assemblea
generale per l'anno sociale venturo.
I soci attivi sono tenuti a frequentare regolarmente le
Assemblee generali e i meetings; chi per giustificati motivi non può
presenziare è tenuto ad informare preventivamente il Comitato
Art. 21 - ORGANI SOCIALI
Gli organi del Club sono:
a) l'Assemblea generale
b) il Comitato
c) i revisori
Art. 22 - L'ASSEMBLEA GENERALE *
L'assemblea generale si riunisce in marzo ed in ottobre ed
inoltre quando il Comitato dovesse ritenerlo utile o su domanda scritta
di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. Per la sua validità
è richiesta la presenza di almeno i 2/5 dei suoi soci aventi diritto di
voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo
quelle per le quali il presente statuto prevede una maggioranza
qualificata.
*Articolo modificato dall’assemblea I/2012 del 15.3.2012,
approvato dal Consiglio dei Governatori il 14.2.14
Art. 23 - FACOLTÀ' DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Sono di competenza dell'Assemblea generale:
a)
la nomina del Comitato e dei revisori dei conti, all'assemblea generale
ordinaria di marzo
b)
l'approvazione del rapporto del presidente e dei conti dell'esercizio
precedente e lo scarico al Comitato, all'assemblea generale ordinaria di
ottobre
c)
la fissazione del contributo annuale, del contributo alle attività e
degli eventuali costi accessori
d)
la nomina di soci onorari e di soci vitalizi
e)
la pronuncia sui ricorsi contro decisioni del Comitato
f)
la nomina della Commissione soci
g)
la nomina del Consiglio di fondazione della Fondazione Lions Club
Lugano.
Art. 24 - IL COMITATO
Il Comitato è l'organo esecutivo del Club. Esso è composto da
almeno 6 membri, e segnatamente:
a)
il Presidente
b)
il Past-Presidente
c)
il I. Vicepresidente
d)
il Segretario
e)
il Cassiere
f)
il Cerimoniere (Censore).
Il Comitato può essere completato con:
–
II. Vicepresidente, il quale potrà cumulare la sua funzione con altro
compatibile incarico nel Comitato,
–
I delegati per le attività, per la gioventù, per l'informazione, ecc.
Il Presidente vien nominato per la durata di un anno e non ha
diritto di rielezione per i 2 anni seguenti.
La durata della carica degli altri soci del Comitato è pure di
un anno, però con possibilità di rielezione.
Art. 25 - FACOLTÀ' DEL COMITATO
Al Comitato compete l'esecuzione degli affari correnti,
qualora non siano di competenza dell'Assemblea generale, come pure
l'esecuzione delle decisioni prese.
Esso rappresenta il Club verso l'esterno con firma collettiva
del Presidente o Vicepresidente e un ulteriore membro del Comitato.
Art. 26 - COMMISSIONI SPECIALI
Il Comitato ha la facoltà di nominare delle Commissioni
speciali per compiti ben definiti ed accordare loro secondo una
normativa propria una parte delle sue competenze.
Art. 27 - I REVISORI
I revisori verificano la contabilità e il resoconto annuo,
presentando in merito un rapporto scritto all'Assemblea generale.
Le verifiche possono essere attuate in qualsiasi tempo. Il
periodo di nomina è di un anno, con possibilità di rielezione.
IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 - MODIFICA DEGLI STATUTI
I presenti statuti possono essere modificati dall'Assemblea
generale a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto (fanno
eccezione gli articoli da 1 a 12, 19, 20, 21, 24 salvo i delegati
facoltativi, 29, 30 definiti imperativi dal Consiglio dei Governatori).
Le proposte di revisione degli statuti vanno comunicate nella
convocazione per l'Assemblea generale.
Le modifiche statutarie necessitano il benestare della
Commissione degli statuti del Multidistretto 102.
Art. 29 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento del Club può essere deciso con la maggioranza
di 3/4 dei soci da un'Assemblea generale straordinaria convocata
appositamente. Se il numero dei partecipanti non raggiunge il quorum
necessario, entro 30 giorni va convocata una seconda Assemblea
straordinaria, che con una maggioranza semplice, senza tener conto del
numero dei presenti, può decidere in merito.
Qualora in una decisione dell'Assemblea generale non si
disponga diversamente, la liquidazione viene effettuata dal Comitato in
carica. Un saldo attivo rimanente, va devoluto ad una o più istituzioni
o enti di beneficenza e interesse pubblico. Lo scioglimento è operativo
non appena approvato dalla presidenza internazionale.
Art. 30 ENTRATA IN VIGORE
Il presente statuto approvato dall'assemblea generale
costitutiva del 28 ottobre 1950 è stato modificato nelle assemblee del
20 giugno 1967, del 20 settembre 1973, del 6 ottobre 1977, dell'11 marzo
1993, del 28 ottobre 1993 e del 15 marzo 2012.
Nella versione attuale entra in vigore il 14 febbraio 2014
(data di approvazione della modifica dell’art. 22)
Per quanto non fosse qui previsto, fanno stato gli ordinamenti
e le direttive complementari del LCI, gli statuti dell'associazione dei
Lions Clubs Svizzeri e del Liechtenstein (Multidistretto 102), nonché le
disposizioni degli artt. 60 e segg. CCS.
Lugano, 15 marzo 2012 / 14 febbraio 2014

REGOLAMENTO SPECIALE PER L'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
(ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE)
(accettato dall'Assemblea generale straordinaria del 1.05.1990
e modificato dalle Assemblee generali ordinarie II/92 del 22.10.1992 e
II/93 del 28.10.1993)
Art. 1
L'Assemblea generale del Lions Club Lugano nomina una
Commissione Speciale a carattere permanente denominata "COMMISSIONE
SOCI".
Art. 2
La Commissione Soci coadiuva il Comitato pro tempore del Club
per quanto attiene alle nomine dei nuovi Soci. Essa può inoltre venir
consultata dal Comitato pro tempore del Club su problematiche inerenti i
rapporti tra i soci ed il Lions Club Lugano.
Art. 3
La Commissione Soci è composta da:
–
Il Presidente pro tempore del Club
–
Il Past Presidente pro tempore del Club
–
cinque Past Presidenti non facenti parte del Comitato
Questi ultimi rimarranno in carica al massimo cinque anni, la
prima volta però il tempo necessario per permettere una rotazione
singola annuale che inizierà a partire dal terzo anno di carica.
La rotazione avverrà le prime quattro volte per sorteggio,
dato che i primi cinque Past Presidenti verranno eletti
contemporaneamente, in seguito per anzianità di carica, nel senso che il
più anziano in carica lascerà il posto ad un nuovo socio della
Commissione Soci.
Art. 4
La Commissione Soci nomina nel suo seno il Presidente e il
Segretario.
I membri della Commissione Soci non potranno presentare
candidati.
* I membri di comitato possono fungere da Padrini. Durante le
sedute plenarie congiunte il membro di comitato che funge da padrino
deve lasciare la sala. Egli non partecipa alla deliberazione e non
concorre alla formazione del quorum.
* Paragrafo aggiunto per decisione assembleare del 7.11.2013
Art. 5
Su iniziativa e consiglio della Commissione Soci, l'Assemblea
Generale autunnale risolve annualmente se dare inizio alla procedura di
ammissione di nuovi Soci, indicando precisamente le categorie
professionali auspicate e ponendo, se opportuno, un limite numerico alle
ammissioni.
In caso di decisione affermativa viene dato inizio alla
procedura di ammissione, regolata dagli articoli che seguono.
Art. 5 bis
In caso di richiesta di trasferimento di un Socio Lions da
altro Club al Lions Club Lugano, la Commissione Soci può fare astrazione
dalla procedura prevista dall'art. 7 all'art. 11, presentando
direttamente al Comitato del Lions Club Lugano la proposta d'ammissione
del Socio in trasferimento con proprio preavviso.
Art. 5 ter Trasferimento Leo-Lions * In caso di trasferimento
di un Leo al Lions Club Lugano il candidato può essere invitato dal LCL
o presentare lui stesso la propria candidatura. Il Presidente del Leo
Club e il Leo advisor del club padrino devono confermare che il
candidato è un membro Leo attivo ed ha avuto un comportamento fedele ai
principi Leo e Lions. L’ammissione è di competenza unica del Lions Club
Lugano. La domanda, completata con la documentazione di rito, compreso
il curriculum vitae, verrà decisa in occasione della prossima seduta
plenaria (art. 13 o evl. art. 15 Reg).
* Articolo aggiunto con decisione assembleare del 27.3.2014
Art. 6
La Commissione Soci fisserà immediatamente, mediante circolare
scritta ai Soci del Club, un termine di trenta giorni entro il quale
essi potranno presentare per iscritto, al Presidente della Commissione
Soci, le proposte di candidature utilizzando i moduli ufficiali del
Lions Club International.
Questi dovranno essere firmati da almeno due Padrini e
completati con un curriculum vitae del Candidato.
Art. 7
I Padrini dovranno garantire alla Commissione Soci:
a)
di aver istruito e reso attento il Candidato sugli scopi, la natura, la
storia e le finalità del Lions Club International, nonché sulle
tradizioni del Lions Club Lugano.
b)
di adoperarsi con impegno alfine di facilitare l'inserimento del loro
patrocinato in seno al Club.
c)
la disponibilità del Candidato ad assumere subito compiti ed incarichi
relativi al "SERVICE".
d)
la disponibilità del Candidato ad accettare cariche sociali dopo un
conveniente periodo di permanenza nel Club.
Art. 8
I Candidati dovranno essere scelti a dipendenza delle
professioni rappresentate nel Club.
Per ogni singola professione non saranno ammessi più di due
Soci attivi, eccezion fatta per quanto previsto all'art. 9 del presente
Regolamento.
I candidati dovranno avere un'età compresa tra i 30 e i 55
anni. *
* Paragrafo modificato con decisione assembleare del 27.3.2014
Art. 9
Le professioni aventi caratteristiche di specializzazione ben
definite (medici, giuristi, ...) saranno rappresentate da un solo socio
per ogni singola specializzazione.
Un eventuale secondo Socio potrà essere proposto solo se:
a) il
primo Socio con medesima specializzazione abbia una anzianità di almeno
15 anni, quale Socio di un Lions Club.
b) il primo Socio con medesima specializzazione esprima parere
favorevole alla Commissione per l'accettazione del secondo.
Art. 10
Scaduto il termine di trenta giorni fissato all'art. 6, il
Presidente della Commissione Soci effettuerà un esame preliminare dei
formulari ricevuti, chiedendo se del caso ai Padrini di volerli
completare.
Art. 11
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato
all'art. 6, la Commissione Soci convocherà i Padrini per la
presentazione delle candidature.
Ogni candidatura verrà discussa singolarmente alla presenza
dei rispettivi Padrini. Se richiesti, essi potranno completare i loro
esposti con l'invio successivo di documentazione che risultasse
opportuna.
Art. 12
La Commissione Soci poi, entro il termine di quindici giorni
dalla discussione con i Padrini, presenterà al Comitato del Lions Club
Lugano i fascicoli inerenti ogni singolo Candidato con un proprio
preavviso e commento.
Art. 13
Nei quindici giorni successivi, su convocazione del Presidente
del Club, il Comitato del Lions Club Lugano e la Commissione Soci si
riuniranno in seduta plenaria per scegliere le candidature da sottoporre
ai Soci.
* La votazione verrà effettuata su ogni singola candidatura
presentata e il Candidato, per essere prescelto, dovrà ottenere voto
favorevole unanime dei presenti, pari ad almeno i 2/3 degli
aventi diritto di voto (Comitato pro tempore + Commissione Soci).
* Paragrafo modificato per quanto attiene al quorum con
decisione assembleare del 7.11.2013
Art. 14
Il Presidente del Club invierà immediatamente a tutti i Soci
la lista dei Candidati prescelti, dando facoltà di esprimere eventuali
pareri contrari, chiaramente motivati, sull'una o l'altra candidatura
entro un termine di quindici giorni, per iscritto o nell'ambito di un
colloquio personale con il Presidente del Club e con il Presidente della
Commissione Soci.
Art. 15
Entro trenta giorni dalla prima seduta plenaria, il Presidente
del Club convocherà una nuova seduta plenaria come quella specificata
all'art. 13.
* Previa esposizione delle risultanze della procedura di
consultazione dei Soci, di cui all'art. 14, i candidati prescelti nella
prima seduta plenaria saranno oggetto di una nuova definitiva votazione
e per essere ammessi quali Soci del Lions Club Lugano dovranno ottenere
voto favorevole unanime dei presenti, pari ad almeno i 2/3 degli
aventi diritto di voto.
* Paragrafo modificato per quanto attiene al quorum con
decisione assembleare del 7.11.2013
Art. 16
I membri della Commissione Soci e del Comitato si impegnano a
non divulgare i contenuti e le forme dei colloqui e delle votazioni
relative alle delibere cui all'applicazione del presente Regolamento.
Art. 17
I Padrini di Candidati non ammessi al Club verranno
tempestivamente informati ad opera del Presidente del Club, a titolo
confidenziale, sui motivi della mancata nomina.
Art. 18
In un successivo meeting amministrativo, il Presidente del
Club darà comunicazione dei nominativi dei Candidati ammessi, i quali
saranno chiamati a partecipare immediatamente a tutte le riunioni
seguenti.
Art. 19
In occasione della FESTA DEGLI AUGURI, presenti i nuovi Soci e
i loro Padrini, si terrà, nelle dovute forme, la cerimonia di
investitura.
Art. 20
Il Candidato ammesso ha diritto di ritirarsi prima
dell'investitura.
In questo caso gli eventuali sospesi amministrativi saranno
regolati separatamente.
Lugano, 28 ottobre 1993
Regolamento modificato agli artt. 4 / 13 / 15 dall’assemblea
generale II/2013 del 7 novembre 2013
Regolamento modificato agli artt. 5 ter e 8 dall’assemblea
generale I/2014 del 27 marzo 2014.

STATUTO DELLA FONDAZIONE LIONS CLUB LUGANO
Art. 1
Sotto la denominazione "FONDAZIONE LIONS CLUB LUGANO" é
costituita, con sede in Lugano, una fondazione avente per scopo ogni
attività a favore di minorenni menomati nella salute fisica o psichica,
in particolare mediante l'organizzazione di una scuola speciale.
Art. 2
La fondazione potrà acquistare o affittare immobili, erigere
costruzioni, gestire scuole, percependo tutti i sussidi che la legge
Assicurazione invalidità accorda in tal caso, nonché elargizioni che
saranno fatte sia dal LIONS CLUB che dai suoi membri individualmente o
da terzi benefattori.
Art. 3
La fondazione é retta dall'art. 80 e segg. CCS ed ha durata
illimitata.
Art. 4
Il LIONS CLUB mette a disposizione della fondazione un
capitale iniziale di Fr. 150.000.-- (franchi centocinquantamila) che
esso ha ricevuto da destinare alla fondazione, tramite il lion Nino
Bernasconi, da una benefattrice che desidera mantenere l'anonimato.
Art. 5
La fondazione é diretta da un organo detto Consiglio di
fondazione, composto da tre a sette membri.
Del consiglio di fondazione fa parte di diritto il presidente
pro tempore del LIONS CLUB LUGANO. Gli altri membri vengono nominati
ogni triennio dall'assemblea del LIONS CLUB LUGANO, la quale designa
pure il presidente del consiglio di fondazione.
Le altre cariche sono da ripartire con decisioni interne del
consiglio.
Il Consiglio presta gratuitamente la sua opera.
Art. 6
Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione e fissa
le modalità della firma.
Art. 7
I conti della fondazione sono chiusi annualmente al 31
dicembre.
I conti sono sottoposti entro il 31 marzo successivo per
approvazione all'assemblea del Lions Club Lugano, accompagnati da una
relazione di due revisori dei conti nominati per un periodo di tre anni
dall'assemblea stessa.
I revisori prestano la loro opera gratuitamente.
Art. 8
La fondazione é posta sotto la vigilanza dell'Autorità
cantonale.
Art. 9
In caso di scioglimento della fondazione i beni della stessa
saranno devoluti all'Ente che, nel Cantone, perseguisse scopi analoghi a
quelli perseguiti dalla fondazione; in caso di controversia l'Autorità
cantonale di vigilanza deciderà inappellabilmente.
Art. 10
Il presente statuto é stato approvato all'unanimità
dall'assemblea dei soci del LIONS CLUB LUGANO il 9 aprile 1970.
Statuto modificato durante
l'assemblea generale del Lions Club Lugano del 10 ottobre 1985

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